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Superbonus 110%: documenti da richiedere e conservare per accedere al bonus

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Ora che vi abbiamo fornito un’introduzione al delicato tema del Superbonus 110 %, procediamo ad illustrarvi requisiti amministrativi  e tutti i documenti da procurarvi e conservare.


 

Documenti da conservare per accedere al Superbonus 110 %

Per avere diritto al  Superbonus 110 % ( art. 119) vi si richiede :
• Doppio APE pre e post intervento ( siamo intorno ad una media di 130€ cadauna) per confermare il doppio cambio di classe energetica
«nella forma di dichiarazione asseverata»
• Asseverazioni tecniche relative ai singoli interventi ( v. paragrafo successivo )

Documentazione e requisiti amministrativi per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura

Come abbiamo visto con il Decreto Rilancio è sancita la possibilità di cedere il credito d ‘imposta o di usufruire dello sconto in fattura. Questa opportunità viene contemplata non solo per gli interventi che usufruiranno dell’agevolazione Superbonus 110 % ma viene estesa anche ai lavori di efficientamento energetico previsti dal decreto 63/2013 che disciplina il “vecchio” ecobonus. Quindi anche coloro che intendano rifare le facciate( bonus facciate) o coloro che intendano ristrutturare casa ( bonus casa) potranno avere liquidità immediata con la cessione del credito d’imposta o comunque procedere ai lavori con lo sconto in fattura.


Ecco quindi la documentazione da produrre:

visto di conformità


Questa attestazione è  un controllo di tipo formale  delle condizioni necessarie alla detrazione 110% e può  essere rilasciato  da soggetti abilitati  dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro o dai CAF. In particolare il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha fornito un elenco dei controlli che andranno eseguiti e pertanto dei documenti che occorre preparare.

Una prima check list riguarda il soggetto che chiede la cessione del credito o lo sconto in fattura ovvero  il condominio, la persona fisica,  IACP o cooperative, ASD, SSD, APS o ONLUS.


Fra i documenti che saranno richiesti è  la visura catastale, la domanda di accatastamento dell’immobile, le ricevute di pagamento dell’IMU ( se dovuta), oppure tutta la documentazione sui diritti reali sull’immobile quindi l’atto di acquisto, contratto di locazione se l’immobile sia locato, copia della sentenza di separazione se affidato all’ex coniuge etc.

Se si tratti di parri comuni quindi di un condominio , saranno richiesti la delibera assembleare  per la decisione degli interventi da effettuare e  la tabella millesimale per la ripartizione delle spese . Inoltre potrebbero essere necessarie anche altre autocertificazioni ad esempio che attestino che l’edificio non è  utilizzato nell’ambito di un’attività d’impresa.


Altri documenti da tenere a portata di mano sono le abilitazioni amministrative, le comunicazioni, relazioni e attestazioni tecniche richieste dalla vigente legislazione come ad esempio la Comunicazione di inizio lavori o la Scia  (la Segnalazione certificata di inizio attività ) con ricevuta di deposito.

 

Documentazione relativa alle spese sostenute: fatture, contabili di bonifici, oneri di urbanizzazione e imposte di bollo

Il soggetto abilitato dovrà verificare, per apporre il visto, la tipologia di interventi effettuati con relativa categoria e  massimali di spesa  e tutta la corposa parte delle asseverazioni.

Ecco le Asseverazioni che andranno comunicate ad Enea, pena il mancato accesso al beneficio della detrazione 110%.


Per le Asseverazioni e attestazioni intermedie (SAL):

  • Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione all’Enea
  • Polizza RC del tecnico sottoscrittore dell’asseverazione e dell’attestazione di cui al punto precedente( Il professionista che rilascia l’asseverazione deve essere assicurato per intero
    importo lavori asseverati )
  • Autocertificazione attestante che lo Stato di Avanzamento dei Lavori si riferisce ad almeno il 30% dell’intervento previsto e che per lo stesso intervento non è stato superato il limite di due SAL ( Stato avanzamento lavori)
  • Copia/e della/e ricevuta/e di trasmissione della/e Comunicazione/i di opzione di cessione/sconto all’Agenzia delle entrate riguardante/i precedenti SAL (se presenti)
  • Attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento
  • Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore.

Per le Asseverazioni e attestazioni finali invece :

• Scheda descrittiva con ricevuta di               trasmissione all’Enea

  • Le due APE pre e post intervento
  • Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione all’Enea
  • Polizza RC del tecnico sottoscrittore dell’asseverazione e dell’attestazione di cui al punto precedente (si tratta di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale variabile a seconda del  numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e degli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.)
  • In caso vi sia un intervento trainato che comporti l’installazione di pannelli fotovoltaici, sarà richiesto anche il contratto di cessione al GSE dell’energia non autoconsumata e scheda prodotto (solo per interventi fotovoltaici)
  • Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore

Dopo tutti questi controlli, finalmente il Caf o il professionista abilitato ( sono abilitati quei soggetti autorizzati alla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate)rilascerà il visto.


IMPORTANTE: il visto di conformità è  necessario solo per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura per gli interventi agevolabili con il Superbonus. Per le spese sostenute  per gli altri interventi per i quali restano le detrazioni ordinarie come ad esempio il Bonus Casa per le ristrutturazioni , ora, è possibile chiedere la cessione o lo sconto in fattura ma non è necessario il visto di conformità!

Le Asseverazioni Superbonus: cosa sono?

Il tecnico abilitato  può  essere un progettista, un geologo, un geometra, un architetto, un ingegnere, etc.

Costui all’atto della sottoscrizione dell’asseverazione, deve apporre il timbro fornito dal Collegio o dall’ordine professionale a cui appartiene ed a cui è  iscritto.

Non vi annoieremo con gli aspetti tecnici, per appunto, che il professionista dovrà  asseverare ( anche perché dettagliatamente disciplinati dal decreto Mise). Per mera curiosità vi accenniamo che con questo documento il tecnico certifica che l’intervento risponde ai requisiti minimi espressamente previsti dal decreto attuativo del 6 agosto (di cui vi abbiamo parlato nell’articolo sui requisiti tecnici), nonché la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto massimali dei costi specifici per  ogni lavoro.


Affinché un’asseverazione sia valida non possono mancare:

  • La dichiarazione espressa del tecnico con la quale questi specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo PEC (posta elettronica certificata);
  • la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.

L’asseverazione ( prevista dall’art.119 Decreto Rilancio) deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori (nel caso di interventi conclusi) all’Enea che effettuerà le verifiche ai fini dell’accesso all’agevolazione della detrazione diretta, alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

Ricordiamo che le sanzioni per tecnici infedeli vanno da 2000 a 15000€ ad attestazione.

Nel prossimo articolo affronteremo il tema dei controlli e delle sanzioni.