In questo secondo articolo dedicato al c.d. Superbonus 110 % tratteremo punto per punto i tetti di spesa e i requisiti tecnici previsti dapprima per i lavori trainanti( v. articolo Cos’è il Superbonus 110 % e come usufruirne? )
Superbonus 110 %: gli interventi TRAINANTI
Prima categoria
Intervento di isolamento termico delle superfici opache (quindi non le finestre!) inclinate, verticali e orizzontali (compreso quindi il tetto) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia indipendente e disponga di accesso autonomo all’esterno.
Molti tecnici fanno notare che coibentando solo il tetto difficilmente si raggiunga il 25% minimo richiesto di superfici opache. La detrazione spetta per una spesa massima di :
- 50.000 € per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti,
- 40.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (i c.d CAM) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
Sono davvero molti i Cam previsti per i materiali in questione e pertanto saranno necessarie diverse certificazioni e adempimenti sia da parte del progettista che da parte dell’esecutore dei lavori. Vi invitiamo quindi a individuare aziende edili serie a cui affidarvi onde incorrere in problematiche relative all’applicazione della norma.
Inoltre ricordiamo che l’intervento deve procurare un miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile tale da far guadagnare alla vostra casa due gadini nella scala della classe energetica ( con APE le e post intervento).
Altra condizione necessaria è il rispetto dei requisiti minimi definiti dal decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 6 agosto 2020. Si tratta di un decreto attuativo che passa in rassegna caso per caso tutti i possibili interventi di efficientamento e fornisce i requisiti che i singoli componenti e/o impianti coinvolti nei lavori di riqualificazione energetica devono rispettare per accedere alle detrazioni fiscali;
Inoltre per ognuno degli interventi dà indicazione della corrispondente spesa massima ammissibile o detrazione massima ammissibile (Allegato B). Infine definisce i massimali specifici di costo per ciascuna tipologia di intervento (Allegato I). Ad esempio per gli interventi di isolamento si danno indicazioni sulla c.d. trasmittanza “U” ovvero la potenza termica dispersa per m2 di superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura.
Seconda categoria
Si tratta degli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:
- generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 ( le c.d caldaie a condensazione)
- generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche
- apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a
condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante
per funzionare in abbinamento tra loro - sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), pari almeno al 20%. Si tratta di impianti che combinano la produzione di elettricità e di calore.
- collettori solari.
- Solo per alcuni Comuni Montani , anche l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento.
Tetti di spesa:
La spesa massima per usufruire della detrazione 110% è di:
- 20.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, per gli edifici più piccoli quelli composti fino a otto unità immobiliari - 15.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
In queste spese sono comprese anche quelle sostenute per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito, per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente e per la sostituzione o la modifica della rete di distribuzione negli appartamenti come i tubi, i sistemi scaldanti e le sonde, i termostati e le valvole termostatiche. Ad esempio in edifici datati se si procedesse a mettere il cappotto isolante , si può creare una rete di tubazioni in questo “strato” aggiuntivo senza sostituire quello vecchio.
Resta fermo il requisito del salto delle due classi energetiche certificate da APE pre e post intervento e il rispetto dei requisiti previsti dal d.l. MiSE del 6 agosto.
Terza categoria
Questa categoria prevede la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Si tratta dei medesimi interventi agevolabili della seconda categoria e in più per i Comuni non raggiunti dal metano l’installazione delle caldaie a biomassa aventi
prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle ( come da decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare 7 novembre 2017, n.186.)
Tetto di spesa:
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 €, per singola unità immobiliare. Anche in questo caso vale sempre il requisito minimo del doppio salto di classe energetica e i requisiti tecnici come previsti dal decreto MiSE.
Quarta categoria
La quarta categoria prevede gli interventi relativi al Sismabonus ma vi rimandiamo all’articolo che tratta unicamente di questo incentivo.
Superbonus 110 %: gli interventi TRAINATI
Passiamo ora ai c.d. interventi trainati che come detto devono sempre essere svolti congiuntamente ad un intervento trainante per poter usufruire della detrazione 110%.
Se la detrazione si estende anche a questi lavori, questa operazione non vale per i massimali di spesa che rimangono quelli disciplinati dalla normativa sul ” vecchio” ecobonus il d.l.63/2013.
Anche qui abbiamo tre macrocategorie di interventi:
Prima categoria
Altri lavori di riqualificazione energetica, come la sostituzione degli infissi, le schermature solari etc. con i limiti di spesa specifici previsti dal d.l 63/ 2013
ECCEZIONE: solo ed esclusivamente nei casi in cui un intervento trainante non sia possibile perché si tratta di immobili sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali
e del paesaggioo per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali allora questi interventi possono dare diritto alla detrazione 110% anche se svolti non congiuntamente ad un trainante. Rimane fermo comunque l’obbligo del doppio salto di classe energetica.
Seconda categoria
Installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo a questi integrati.
Per profittare del Superbonus 110 % vanno rispettate queste condizioni sempre in aggiunta al doppio salto di classe energetica e ai requisiti tecnici del decreto 6 agosto:
- è obbligatorio lo svolgimento congiunto di un intervento trainante senza eccezioni
- la cessione in favore del GSE ( Gestore dei servizi energetici) dell’energia non auto-consumata in sito o non
condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche). - bisogna rinunciare a qualsiasi altro incentivo nazionale o europeo
- l’impianto deve essere di potenza inferiore a 20 kW ( per impianti di kw superiori scatta la detrazione ordinaria non quella 110%)
- l’impianto va installato sull’edificio.
Tetto di spesa:
48.000 € e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di
potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare.
Il limite di spesa scende a 1600€ per ogni kg nel caso in cui sia contestuale a un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.
Per i sistemi di accumulo ( le batterie) di detti impianti fotovoltaici previsto l’agevolazione Superbonus anche se installati successivamente all’impianto principale agevolato e per questi il tetto di spesa è di 1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
Terza categoria
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
Anche in questo caso la condizione per ottenere la detrazione Superbonus è che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti e il salto delle due classi energetiche.
Tetto di spesa: 3000€
Specifichiamo infine che fra le spese vanno computate anche quelle relative a: perizie, bolli, parcelle di professionisti etc.
Non vi rientrano però per gli aggiornamenti di smart building automation, i dispositivi per il controllo da remoto come tablet o pc che quindi non sono agevolabili.